PPWR ed etichette adesive: come cambia il settore degli imballaggi con il nuovo Regolamento europeo

Il mondo del packaging sta attraversando una fase di importante evoluzione normativa. Con l’introduzione del nuovo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), l’Unione Europea punta a rendere gli imballaggi più sostenibili, favorendo il riciclo, il riutilizzo e una maggiore attenzione alle sostanze impiegate durante i processi produttivi.

Le nuove disposizioni non interessano soltanto scatole, bottiglie e contenitori, ma coinvolgono anche i diversi elementi che compongono un imballaggio, comprese le etichette adesive.

Per le aziende che producono e commercializzano prodotti confezionati, diventa quindi fondamentale prestare attenzione anche alla scelta dei materiali utilizzati per l’etichettatura.

In questo approfondimento, Berna Print analizza le principali novità del regolamento e il loro impatto sul settore delle etichette autoadesive.

Che cos’è il PPWR e quando entra in vigore?

PPWR è l’acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, ovvero il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Si tratta del Regolamento (UE) 2025/40, pubblicato con l’obiettivo di armonizzare le norme europee in materia di packaging e ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi lungo tutto il loro ciclo di vita.

A differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento attraverso una legge nazionale.

Il provvedimento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e trova applicazione generale dal 12 agosto 2026.

Tra i principali obiettivi del PPWR troviamo:

  • Ridurre la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi.
  • Favorire il riciclo e il recupero dei materiali.
  • Limitare la presenza di sostanze potenzialmente pericolose.
  • Incentivare l’utilizzo di soluzioni di packaging più sostenibili.
  • Migliorare la trasparenza e le informazioni relative agli imballaggi.

Il PPWR riguarda anche le etichette adesive?

Sì. Un’etichetta applicata su una confezione può costituire un componente dell’imballaggio e, di conseguenza, rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni previste dal regolamento.

Questo aspetto è particolarmente importante per il settore della stampa di etichette, perché la conformità non riguarda esclusivamente il materiale principale del contenitore, ma deve considerare anche i componenti che lo costituiscono.

Nel caso delle etichette adesive, l’attenzione può riguardare diversi elementi:

  • Materiale frontale: carta, polipropilene, poliestere e altri supporti autoadesivi.
  • Adesivi: le formulazioni utilizzate per garantire l’applicazione dell’etichetta sul contenitore.
  • Inchiostri e toner: impiegati durante le diverse fasi di stampa.
  • Vernici e finiture: utilizzate per proteggere o valorizzare la superficie dell’etichetta.
  • Altri materiali e componenti: eventuali elementi che rimangono integrati nell’imballaggio.

La scelta di ciascun componente deve quindi essere valutata considerando le caratteristiche dell’imballaggio finale e i requisiti normativi applicabili.

Le sostanze soggette a restrizioni: cosa prevede l’articolo 5?

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento è rappresentato dall’articolo 5, dedicato alle sostanze contenute negli imballaggi.

La disposizione stabilisce che gli imballaggi immessi sul mercato devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze considerate problematiche nei materiali e nei componenti.

In particolare, vengono individuati due aspetti importanti.

1. Limite per metalli pesanti

Il regolamento stabilisce che la somma delle concentrazioni di quattro metalli non deve superare il limite complessivo di 100 mg/kg (100 ppm):

  • Piombo (Pb).
  • Cadmio (Cd).
  • Mercurio (Hg).
  • Cromo esavalente (Cr VI).

Il limite si applica agli imballaggi e ai relativi componenti.

2. Restrizioni sulle sostanze PFAS

Un’altra importante novità riguarda i PFAS, acronimo di Per- and Polyfluoroalkyl Substances, una famiglia di sostanze chimiche caratterizzate da una particolare resistenza e persistenza nell’ambiente.

Dal 12 agosto 2026, il regolamento vieta l’immissione sul mercato degli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti quando le concentrazioni di PFAS raggiungono o superano i limiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5.

I valori di riferimento sono:

  • 25 ppb per le PFAS misurate attraverso analisi mirate.
  • 250 ppb per la somma delle PFAS misurate attraverso analisi mirate, con le modalità previste dal regolamento.
  • 50 ppm per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche.

È importante precisare che queste specifiche restrizioni sui PFAS riguardano gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, non indistintamente tutte le etichette adesive.

Come si prepara Berna Print alle nuove disposizioni?

Per un etichettificio, conoscere la composizione dei materiali e le caratteristiche delle materie prime rappresenta un elemento fondamentale per offrire soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti.

Berna Print Srl, realtà specializzata nella produzione e nella stampa di etichette autoadesive, segue ogni progetto dalla consulenza sui materiali e sugli adesivi fino alla progettazione grafica e alla realizzazione del prodotto.

In questo contesto, l’attenzione al PPWR passa anche attraverso una valutazione consapevole dei materiali impiegati nella produzione.

In particolare, è importante poter disporre di informazioni tecniche aggiornate e documentazione fornita dai produttori delle materie prime, con riferimento a:

  • Composizione dei materiali autoadesivi.
  • Caratteristiche e formulazioni degli adesivi.
  • Inchiostri, vernici e prodotti utilizzati per le finiture.
  • Presenza di sostanze soggette a restrizioni.
  • Dichiarazioni e documentazione tecnica dei fornitori.

La collaborazione con i fornitori diventa quindi un passaggio essenziale per raccogliere le informazioni necessarie e valutare la compatibilità dei materiali con i requisiti normativi applicabili.

Cosa cambia per le aziende che commissionano le etichette?

Le nuove disposizioni richiedono una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti nella filiera del packaging.

Per le aziende che commissionano etichette adesive, diventa importante non considerare soltanto l’aspetto estetico e funzionale del prodotto, ma anche la documentazione relativa ai materiali utilizzati.

Affidarsi a un etichettificio che conosce le caratteristiche tecniche dei diversi supporti e che può affiancare il cliente nella scelta delle soluzioni più adatte rappresenta un valore aggiunto.

È tuttavia importante distinguere tra la conformità dei singoli componenti e quella dell’imballaggio completo.

La valutazione complessiva dell’imballaggio e la relativa documentazione di conformità spettano all’operatore economico responsabile della sua immissione sul mercato, secondo il ruolo ricoperto nella filiera e gli obblighi previsti dal regolamento.

Berna Print: competenza e attenzione nell’evoluzione del packaging

Il PPWR rappresenta un cambiamento significativo per tutto il settore degli imballaggi e richiede una collaborazione sempre più stretta tra produttori, fornitori di materiali ed aziende utilizzatrici.

Per Berna Print, la conoscenza dei materiali, degli adesivi e delle tecnologie di stampa è parte integrante del lavoro quotidiano.

Dalla scelta del supporto alla realizzazione dell’etichetta finita, ogni progetto richiede attenzione alle caratteristiche del prodotto, alle modalità di applicazione e alle esigenze del cliente.

Perché un’etichetta non deve soltanto valorizzare un prodotto: deve essere progettata tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche e delle esigenze del suo imballaggio.

Hai bisogno di realizzare nuove etichette adesive o desideri maggiori informazioni sulla scelta dei materiali?

Contatta Berna Print Srl: il nostro team è a disposizione per analizzare il tuo progetto e individuare la soluzione di etichettatura più adatta alle tue esigenze.

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Nota normativa: contenuto informativo aggiornato a novembre 2026. Per gli obblighi specifici è necessario fare riferimento al testo vigente del Regolamento (UE) 2025/40 e agli eventuali atti attuativi e aggiornamenti successivi.

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